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4. Chi ha bisogno di un'idea

4.8 Due parole sul copyright

Ci abbiamo girato attorno parecchio ed è arrivato il momento di affrontare l’argomento direttamente. È bene avere dei rudimenti di massima su ciò che è o non è permesso fare in rete anche se, indipendentemente da quel che prevede la legge, internet tende a fare di testa propria prendendo poco sul serio le regolamentazioni sul diritto d’autore. L’argomento è sconfinato ed esiste in proposito una letteratura in continua evoluzione, le leggi che lo regolano sono chiamate a normare una situazione estremamente mutevole che si differenzia parecchio tra i diversi continenti e persino i singoli stati. Dopo aver messo le mani avanti è però obbligatorio chiarire alcuni aspetti fondamentali e spazzare via diverse convinzioni errate che diffuse anche tra qualche copywriter e producer. Partiamo dal principio: a differenza di quanto possiamo credere, il diritto d’autore così come lo conosciamo non è sempre esistito. Viene introdotto nella sua versione moderna tra il XV e il XVI secolo da società di scrittori e editori subito dopo l’invenzione della stampa; questo spiega perché non sia legato all’oggetto fisico su cui è fissata l’espressione creativa ma alle copie che ne derivano. Non si mette sotto copyright una statua, per esempio, quanto piuttosto il suo progetto originale da cui se ne potrebbero fare delle copie. Se l’idea di proteggere l’ingegno fosse venuta a una confraternita di pittori, le cui opere sono ben più difficili da riprodurre, il concetto stesso di diritto d’autore oggi sarebbe ben diverso. Il più importante trattato che ne governa il funzionamento è la Convenzione di Berna del 1886, che le nazioni aderenti hanno ratificato in diversi momenti. Inizialmente la Convenzione stabiliva una durata del diritto di cinquant’anni dalla morte dell’autore dell’opera tutelata, come sappiamo molte nazioni tra cui gli USA  l’Unione Europea hanno deciso di estendere la durata a settant’anni, in attesa probabilmente di allungarla ulteriormente nel tempo. Il motivo di questi continui prolungamenti è semplice: le proprietà intellettuali (o IP, Intellectual Property) sono fonti di enormi guadagni per una serie di potentissime industrie: editoriali ma anche nell’ambito della cultura, del design e della tecnologia. Molte di queste continuano a guadagnare dello sfruttamento del diritto d’autore nei territori dove hanno la propria sede operativa demandando la produzione fisica di oggetti e opere in Paesi dove il costo della manodopera è minore. La loro economia si fonda sullo sfruttamento di un vantaggio competitivo che, se venisse a mancare, farebbe crollare l’intero sistema economico. L’ultimo di questi prolungamenti del diritto d’autore è stato in USA il Sonny Bono Copyright Term Extension del 1998 voluto in primis da Disney che proprio in quel periodo correva il rischio di veder sfumare il copyright sul più famoso dei suoi personaggi: Topolino. «Non è poi tanto esagerato affermare che, ogni volta che Topolino sta per diventare di pubblico dominio, viene estesa la scadenza del diritto d’autore» scrive sempre Jonathan Lethem in Estasi dell’influenza ed è difficile non essere d’accordo con lui. Come si può scoprire da una rapida ricerca online, lo stesso Disney per la realizzazione di Topolino si ispirò a personaggi realizzati in precedenza da altri, eppure una volta messa sotto copyright la propria creazione si è ben guardato dal permettere a chi seguiva dal poter fare quello che a lui era stato permesso. Il concetto di diritto d’autore si applica automaticamente alle produzioni dell’ingegno umano, e dunque tutte quelle © e le conseguenti diciture «Tutti i diritti riservati» che vediamo in calce a molti siti sono superflui e hanno più a che fare con la diffusa abitudine di molti editori di avere atteggiamenti protezionistici accompagnati da una segnaletica minacciosa. Oltre il diritto d’autore vero e proprio c’è uno strato ulteriore di diritti, detti diritti morali, che circonda ogni opera d’ingegno. A differenza dei primi non possono essere ceduti a terzi e rimangono indissolubilmente legati all’autore originale dell’opera. Questi sono il diritto alla paternità dell’opera, il diritto di inedito (solo l’autore può decidere quando pubblicare la sua opera), diritto di pentimento (la possibilità di ritirare l’opera per ragioni morali) e il diritto all’integrità (l’autore ha diritto a opporsi a deformazioni che possano danneggiare la sua reputazione). A differenza di quanto credono molti professionisti del settore, nell’Unione Europea non esiste il concetto anglosassone di “fair use”, traducibile in italiano come uso legittimo. Sarà capitato anche a voi di sentire la frase «Se usiamo solo 5’’ di questa musica per il nostro video nessuno potrà dirci niente…». Ovviamente non è vero. Negli Stati Uniti è possibile basare il proprio lavoro su materiale altrui o rielaborarlo alle seguenti particolari condizioni: se l’utilizzo che ne facciamo è profondamente trasformativo rispetto all’originale, se lo facciamo in un contesto in cui si riportano fatti storici (biografie, per esempio) o se si reputa che il valore di mercato del materiale protetto da copyright sia in ogni caso poco rilevante.  In Italia l’unica cosa paragonabile all’anglosassone “fair use” sono gli articoli 65 e 70 della legge del diritto d’autore che in maniera simile, anche se depotenziata, permettono l’utilizzo di materiali coperti da copyright per diritto di cronaca (spesso appannaggio di sole testate giornalistiche), o nel caso di porzioni di testo per fini di critica, discussione o insegnamento in contesti rigorosamente non commerciali. Quando invece si tratti di video e audio questi andrebbero diffusi online nella loro forma a bassa risoluzione o degradata e sempre in contesto didattico o scientifico e privo di qualunque scopo di lucro. Una menzione d’obbligo va fatta anche alle licenze Creative Commons. Nate nel 2001 per mano di Lawrence Lessig, docente della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Stanford, si tratta di una serie di licenze alternative al normale diritto d’autore che consentono di modificare facilmente i termini con cui vengono applicate. Invece del classico “tutti i diritti riservati” si può scegliere di obbligare chi utilizza la nostra opera a un dovere di attribuzione (specificando quindi la paternità), vietare un utilizzo commerciale (utilizzo non a scopo di lucro), impedire creazioni che siano derivative dall’originale, o chiedere che la nuova opera sia condivisa con la stessa licenza scelta dall’autore originale. Dopo un primo entusiasmo oggi le licenze Creative Commons vengono adoperate sempre meno e principalmente in ambito accademico o contro-culturale. Per un ulteriore approfondimento dei concetti qui soltanto accennati vi rimando a un testo che tratta la questione in maniera esaustiva, Copy this book, an artist guide to copyright di Eric Schrijver da cui ho tratto molte delle informazioni riportate.